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Analisi Foniche




Lo Studio Consulenze Informatiche svolge anche attività di Audio Forensics, cioè la disciplina che regola l’acquisizione, l’analisi e l’elaborazione di suoni e registrazioni provenienti da file audio captati con dispositivi digitali.

In merito spesso si è posto il quesito se sia lecito registrare con il cellulare o altro dispositivo una conversazione telefonica all'insaputa dell’altro soggetto.

Contrariamente a quanto si ritiene, la registrazione di una conversazione tra presenti e all'insaputa di questi, così come quella di una telefonata con un’altra persona ignara di essere registrata, non solo non costituisce reato (quello di “interferenze illecite nella vita privata”), ma neanche lesione della privacy. Questo perché, secondo la Cassazione, la registrazione non farebbe altro che fissare, su una memoria elettronica, ciò che è già “nostro”, in quanto il nostro udito lo ha captato. Insomma, poiché la conversazione diventa parte del nostro bagaglio di conoscenze, la registrazione su supporto digitale, magnetico, ecc. non è altro che una ripetizione di ciò che la nostra stessa memoria ha già compiuto: l’immagazzinamento di un fatto storico a cui abbiamo partecipato direttamente. 

Ciò che invece, è vietato, è la diffusione della conversazione: per esempio, farla ascoltare a terzi o pubblicarla su internet sarebbe un illecito punibile penalmente. Per la pubblicazione della conversazione è necessario il consenso di tutti coloro che vi hanno partecipato (e non solo di uno).

L’unica possibilità che si ha di divulgare la registrazione, facendola ascoltare a terzi -senza violare la legge- è per tutelare un proprio diritto: il che può avvenire, per esempio, davanti al giudice nell'ambito di un processo civile o penale; nel corso di un procedimento disciplinare dinanzi al proprio datore di lavoro; in una causa di separazione o divorzio per dimostrare, ad esempio, l’altrui confessione di tradimento; dinanzi alle Polizia Giudiziaria e al Pubblico Ministero.

Recita la Corte di Cassazione – Sezione III penale – Sentenza 13.05.2011 n. 18908:
“In altri termini, non è illecito registrare una conversazione perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione, ma è violata la privacy se si diffonde la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui”.

L’acquisizione forense dei file audio da analizzare eseguita “alla fonte” da cellulari, smartphone, registratori digitali, personal computer, etc. tramite strumentazioni e metodologie impiegate nella Mobile Forensics, consente la certificazione dell’originalità e della integrità delle registrazioni che possono, quindi, essere prodotte in giudizio come prove digitali (digital evidence), per poter presentare una denuncia/querela o una richiesta di risarcimento.

Dopo l’acquisizione forense dei file audio si procede alla “pulizia” delle registrazioni da disturbi e/o rumori di fondo (es. fruscii – voci – rumori ambientali – musica, etc.) e successivamente si effettuano le operazioni di trascrizione delle tracce audio, cioè viene realizzato un documento contenente le parole e le frasi pronunciate dai soggetti parlanti.